Ultima modifica: 23 Marzo 2020
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Informativa sindacale SGB – Sindacato Generale di Base

Sindacato Generale di Base -SGB
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: PROROGA DEI CONTRATTI AL PERSONALE SUPPLENTE DURANTE
L’EMERGENZA COVID-19
In merito al tema in oggetto, la scrivente O.S. riassume le disposizioni previste per l’attuale fase emergenziale.
PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO IN SCADENZA DURANTE LA CHIUSURA O LA
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
Il CCNL garantisce la proroga del contratto per il periodo di chiusura della scuola o sospensione delle attività
didattiche, nel caso in cui l’assenza del titolare (indipendentemente dal tipo di assenza) copra tutto il periodo e
prosegua per i primi 7 giorni dopo la ripresa delle attività. Nell’attuale situazione, viste le disposizioni in
merito alla didattica a distanza, la proroga del contatto, in caso di scadenza della supplenza, viene
disposta dal primo giorno di chiusura (per le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna il periodo di
chiusura è stato dal 24 febbraio al 1 marzo) o di sospensione delle attività didattiche o dal giorno successivo
alla scadenza del contratto.
La nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020, richiamando l’art. 121 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, dispone
che il contratto venga prorogato “a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la
durata dell’emergenza sanitaria”; ciò al fine di garantire la continuità occupazionale.
Le nota 392 autorizza inoltre gli Istituti Scolastici a nominare supplenti brevi anche per sostituzioni necessarie
durante il periodo di sospensione attività, al fine di garantire la prosecuzione della didattica a distanza. Il
personale individuato quale avente diritto alla nomina, dovrà disporre di strumentazione idonea o potrà fruire
di quella della scuola che “potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente
scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso”.
PERSONALE ATA CON CONTRATTO IN SCADENZA DURANTE LA CHIUSURA O LA
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
La circolare 38905 del 28 agosto 2019, all’art. 4 dispone che “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne
consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero,
ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in
servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.” Un contratto in
scadenza durante la sospensione delle attività va quindi prorogato, se permane l’assenza del titolare.
La stessa nota 392 richiama, anche per il sussistere di assenze del personale ATA, la possibilità di nominare
supplenti. Nel caso degli assistenti amministrativi, sono altresì applicabili le disposizioni relative alla
disponibilità di adeguata strumentazione per il lavoro a distanza o la fornitura da parte della scuola in
comodato d’uso.
Si ricorda inoltre che l’art. 120, comma 4 del citato DL 18/2020 dispone che “al fine di assicurare anche nelle
scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della
strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le
predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività
didattiche con assistenti tecnici”
Si richiede quindi a tutti gli Istituti Scolastici la proroga dei contratti di supplenza, in base al quadro normativo
sopra citato.
Milano, 20 marzo 2020 Sindacato Generale di Base