Ultima modifica: 30 Marzo 2020
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Informativa sindacale – Sindacato Generale di Base – SGB

SGB SINDACATO GENERALE DI BASE
scuola@sindacatosgb.it
SGB SCUOLA NAZIONALE – Via Zampieri, 10 – 40129 Bologna
Tel 051.389524 – 051.385932 – Fax 051.310346 – www.sindacatosgb.it – scuola@sindacatosgb.it

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA GIURIDICA SULLA DAD
LA DIDATTICA A DISTANZA LA FACCIAMO SE VOGLIAMO ,
COME RITENIAMO NECESSARIO E SENZA SUPERARE I LIMITI DEL RIDICOLO
Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni da parte di docenti (ma anche
di studenti e genitori) particolarmente stressati dalla neo definita DAD (didattica a distanza),
dopo un certo entusiasmo iniziale. Abbiamo appreso di docenti che si trovano a gestire
contemporaneamente più classi di alunni (tra video lezioni, assegnazioni, correzioni di compiti
etc) e a portare avanti una “burocrazia a distanza” (come i monitoraggi vari sulla DAD oltre a
riunioni collegiali a distanza), di studenti in tensione che non riescono a stare sempre al passo
con gli altri compagni, genitori che non riescono a sostenere i figli, fino ad alunni che non
possono in alcun modo fruire degli strumenti per collegarsi alle lezioni.
Ci sono stati segnalati innumerevoli comportamenti, ai limiti dell’isteria collettiva, che rischiano
di generare profonde frustrazioni e sensi d’impotenza, sia negli insegnanti che negli studenti:
l’intera comunità educante non si sentirebbe sempre in grado di “concludere il programma” o
comunque di rispettare delle irragionevoli scadenze dettate, in maniera del tutto illegittima, da
dirigenti scolastici abili nel far passare come obbligatorio ciò che obbligatorio non è.
Senza voler essere assolutamente provocatori, ci sentiamo nelle condizioni di affermare che
molti capi d’istituto (insieme ai loro collaboratori) potrebbero essere tranquillamente
denunciati ai sensi dell’ art. 661 del codice penale che recita: “Chiunque, pubblicamente, cerca
con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se
dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000 a euro 15.000”.
Fermo restando il nostro orgoglio di appartenenza ad una categoria che non perde mai occasione
di mostrare la sua generosità ed il suo altruismo, soprattutto in circostanze drammatiche come
quella che stiamo vivendo in emergenza COVID – 19, facendo sentire tutta la sua vicinanza ad
alunni e genitori, teniamo nuovamente a tornare sull’argomento “didattica a distanza”,
auspicando di fare definitiva chiarezza. Intendiamo farlo, in maniera approfondita, con un
manuale che richiede circa dieci minuti di lettura, poiché siamo letteralmente inorriditi dal
pressapochismo giuridico di Ministri della Repubblica, di dirigenti ministeriali, di capi d’istituto e
anche, purtroppo, di molti sindacalisti del comparto scuola. Non è assolutamente nostra
intenzione avviare alcuna campagna contro la DAD poiché anche noi di SGB vogliamo essere
vicini e solidali ai nostri studenti e ai loro genitori. Tuttavia teniamo a fornire a tutti i docenti un
utile materiale di difesa come scudo a tutti i deliri di onnipotenza dei dirigenti scolastici e agli
abusi e intromissioni indebite da qualsiasi parte provengano. Per essere estremamente
chiari, non diamo nulla per scontato, scusandoci in anticipo con i colleghi già a conoscenza di
molti di questi contenuti.
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LE CIRCOLARI MINISTERIALI NON RIENTRANO TRA LE FONTI DEL DIRITTO
Qualsiasi circolare del Ministero (o di qualsiasi ufficio scolastico regionale) non costituisce, di
per sé, un atto avente forza di legge. Le circolari vanno prese seriamente in considerazione
quando la norma non è sufficientemente chiara e quindi l’interpretazione del livello istituzionale
più qualificato, in questo caso il Ministero, può risultare anche di fondamentale rilevanza
esplicativa. Pertanto le circolari sono da considerarsi tanto più stringenti e vincolanti quanto più
risultano essere esplicative di norme. Una circolare, invece, che non cita le norme è da
considerarsi come una sorta di raccomandazione, una semplice direttiva senza alcun carattere
impositivo. E’ sicuramente questo il caso della circolare sulla DAD (didattica a distanza) n. 388
del 17 marzo 2020 firmata dal dott. Bruschi. Una circolare che noi riteniamo legittima poiché
il Ministero può esprimere (come chiunque altro) le sue riflessioni ed i suoi consigli sulla DAD.
Ovviamente si tratta di una nota non vincolante. Se così non fosse, vorrebbe dire che un dirigente
del Ministero (o un qualsiasi funzionario di un Ufficio scolastico o un qualsiasi capo d’istituto)
potrebbe da solo sostituirsi alla contrattazione collettiva nazionale o addirittura al legislatore. A
conferma di quanto affermato segnaliamo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con
la sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007, hanno affermato che “la cosiddetta interpretazione
ministeriale (proveniente di solito da uffici centrali) sia essa contenuta in circolari o risoluzioni,
non vincola né i contribuenti, né i giudici, né costituisce fonte del diritto”.
Per queste elementari ragioni, quando una circolare del Ministero dell’Istruzione vuole avere
palesemente la pretesa di sostituirsi alla norma è ridicolo per un sindacato chiedere il suo ritiro
(o minacciare d’impugnarla) o chiedere addirittura le dimissioni del dirigente che l’ha firmata.
Basta semplicemente dire ai lavoratori che la circolare n. 388 non è da considerarsi vincolante.
LA LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO
L’art. 33 (comma 1) della Costituzione recita: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento”. Imporre pertanto ai docenti di utilizzare una certa modalità di trasmissione dei
saperi tra docenti e studenti (in presenza o a distanza) è un atto semplicemente eversivo.
LA FUNZIONE E LA DIGNITA’ DEL DOCENTE
Gli articoli 27 (profilo professionale docente) – 28 (attività d’insegnamento) – 29 (attività
funzionali all’insegnamento) del CCNL 2007 non citano minimamente la c.d. “didattica a
distanza” durante la sospensione delle lezioni. La DAD non rientra dunque negli obblighi
contrattuali del docente.
L’art. 29 non prevede infatti alcun obbligo aggiuntivo del docente durante le sospensione delle
lezioni se non quella di partecipare ad eventuali riunioni collegiali già calendarizzate. L’assenza
di tali obblighi è stata anche più volte chiarita dallo stesso Ministero addirittura prima della
contrattualizzazione del rapporto di lavoro del Pubblico Impiego (nota n. 1980 del
28/07/1981) con cui il Ministero ha ritenuto illegittimi gli “obblighi di semplice presenza nella
scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze
delle singole scuole” .
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Se è sempre stata considerata illegittima la pretesa d’imporre ai docenti la presenza fisica a
scuola, durante la sospensione delle lezioni, soltanto per firmare il registro cartaceo, figuriamoci
se può essere considerata legittima l’attuale pretesa di diversi dirigenti scolastici di far firmare,
in questi giorni di sospensione delle lezioni, il registro elettronico al docente, un registro, val la
pena di ricordarlo, nemmeno obbligatorio per Legge (Cassazione, sentenza n. 47241 del
21/11/2019).
Ci risulta che in diverse scuole del Paese in cui è stata avviata la c.d. DAD si sia aperta una
malsana competizione tra una parte dei docenti su chi sarebbe il “docente modello”, il “miglior
docente a distanza” della scuola. Molto spesso questa competizione sarebbe stata aizzata dagli
stessi capi d’istituto. In alcune scuole purtroppo questa competizione sarebbe degenerata in un
vero e proprio cyber bullismo nei confronti dei docenti meno propensi ad attività a distanza
come le video lezioni. In alcuni casi si sarebbe addirittura arrivati alla pubblica gogna social
mediatica. In base al materiale che stiamo raccogliendo, in queste settimane, valuteremo
eventuali esposti alle autorità giudiziarie. E’ molto probabile che non tutti i dirigenti (e forse
neanche tutti i docenti) siano a conoscenza delle proprie responsabilità stabilite dalla Legge.
Sembra che non tutti i dirigenti scolastici sappiano che il ruolo di vicario e facente funzioni del
DS sia stato abolito da anni (art. 88 della L 350/2003 ha abrogato il comma 1 dell’art. 459
del d.lgs 297/94 e la L 190/2014 ha successivamente abrogato l’intero art. 459 ).
Ricordiamo quindi che l’unico soggetto giuridicamente preposto ad emettere ordini di servizio
sul personale docente e ATA è il dirigente scolastico (le cui principali funzioni sono stabilite dall’
art. 25 del dlgs 165/2001 che ovviamente non cita la DAD). Ogni ordine di servizio deve essere
emesso per iscritto e deve citare le norme di riferimento. Nessun coordinatore del Consiglio di
Classe, nessun coordinatore di materia o dipartimento, nessuna funzione strumentale, nessun
responsabile di plesso può imporre ordini ad altri docenti, men che meno per la didattica a
distanza. Invitiamo tutti i docenti al massimo confronto, aperto leale e trasparente anche sulla
DAD, ma mai ad eseguire qualsiasi ordine perentorio di altri colleghi, indipendentemente dalla
funzione svolta da questi ultimi all’interno dell’istituzione scolastica. Assicuriamo invece ai
colleghi che ricoprono queste importanti funzioni che possono tranquillamente dimettersi, senza
alcun preavviso, dal loro incarico aggiuntivo se soggetti a simili istigazioni da parte dei dirigenti
scolastici (ovviamente rinuncerebbero in tal caso alla corrispondente quota del salario
accessorio stabilita dalla contrattazione d’Istituto) anche perché eseguire degli ordini illegittimi
trasgredisce palesemente il DPCM 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti
delle dipendenti delle pubbliche amministrazioni) ove all’ art. 8 comma 2 recita “Il
dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori”.
Nessun docente, come già accennato, può essere discriminato per le sue scelte didattiche (art. 33
della Costituzione) ed il dirigente scolastico dovrebbe anche garantire la corretta applicazione
della normativa contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro ( in particolare si veda il Decreto
Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”).
Anche la pretesa dell’autorità scolastica d’imporre al docente l’utilizzo di un suo computer
privato e/o della sua connessione ad internet è del tutto illegittima poiché tale disposizione
andrebbe ad incidere negativamente sul salario reale del docente, in evidente disprezzo dell’art.
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36 della Costituzione. Non a caso, il D.M. del 13 giugno 2007 (regolamento sulle supplenze)
non prevede assolutamente l’obbligo di strumentazione da parte del supplente.
Presumibilmente consapevole dell’incostituzionalità dell’art. 121 del Decreto Legge n. 18
dello scorso 17 marzo nella parte in cui afferma che “le istituzioni scolastiche statali stipulano
contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di
propria strumentazione dell’attività lavorativa…”, lo stesso Governo ha poi garantito la possibilità
del comodato d’uso.
Oltre alla strumentazione informatica molti docenti si trovano adesso anche privi di strumenti
didattici, lasciati a scuola prima dell’emissione degli ultimi DPCM che hanno imposto la
restrizione degli spostamenti e degli ingressi nei plessi scolastici.
Altra argomentazione particolarmente fantasiosa e divertente è quella secondo cui il docente
potrebbe essere chiamato, in un secondo momento, a recuperare i mancati giorni di lezione
dovuti alla sospensione da COVID – 19 . Si tratta, per lo più, a nostro avviso, di un ulteriore e
ridicolo spauracchio per convincere i docenti ad aderire in ogni modo alla DAD assecondando
ogni ossessiva pretesa dei dirigenti. In materia di inadempimento contrattuale l’art. 1256 del
codice civile non lascia alcun margine di dubbio poiché l’obbligazione si estingue quando,
per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Fino a prova
contraria non sono stati gli insegnanti italiani a creare il COVID – 19 con lo scopo di starsene a
casa. Si spera che almeno su questo punto ci sia una pacifica convergenza di vedute.
IL NODO DELLA VALUTAZIONE
Troviamo del tutto fuori luogo il ridicolo ed inutile dibattito che si è generato attorno al tema
della valutazione. Ci sembra veramente incredibile che in una fase emergenziale, mai vista in
tempi di pace, qualcuno abbia tutta questa voglia di discutere sui voti da mettere agli studenti in
base alla DAD o come recuperare le prove INVALSI. E’ del tutto evidente che per molti soggetti
(tra cui anche molti dirigenti scolastici) sia più importante valutare che insegnare: ci troviamo
davanti ad un approccio al sistema scolastico che non esitiamo a definire disumano. Al netto
delle nostre considerazioni soggettive, teniamo a far presente che così come la didattica a
distanza non è contemplata nel nostro ordinamento non lo è nemmeno la valutazione a distanza.
Il dlgs n. 62 del 13 aprile 2017 (norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze) non prevede, in alcun modo, la possibilità di una valutazione a distanza. I docenti
che stanno registrando delle valutazioni effettuando (anche dietro indicazioni dei presidi) delle
vere e proprie verifiche o interrogazioni on line stanno producendo dei voti non solo senza
alcuna copertura giuridica, ma in aperto contrasto con tutti i caratteri di imparzialità, pubblicità
e trasparenza della Pubblica Amministrazione che per ovvie ragioni non possono essere sempre
garantiti nella valutazione a distanza. Vale la pena di ricordare nuovamente il DPCM
28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti e delle dipendenti delle pubbliche
amministrazioni) che recita all’ Art. 8. “Il dipendente, nell’adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l’amministrazione da cui dipende.” E’ del tutto evidente che il docente non possa essere sempre
in grado di garantire parità di trattamento a tutti gli studenti a distanza come se fossero presenti
in classe. L’insegnante è inoltre tenuto ad assicurare, sempre e comunque, la massima
trasparenza dei processi valutativi che, proprio in quanto rimessi, in larga misura, all’inevitabile
discrezionalità del docente, non possano ingenerare il sospetto dell’arbitrarietà. Secondo il DPR
24 giugno 1998, n. 249 – lo Statuto delle studentesse e degli studenti – Art. 2 (Diritti)
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comma 4. (…) Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Neanche può appellarsi il docente della scuola
secondaria a degli obblighi inesistenti dello studente, in quanto nessuno dei doveri stabiliti dal
DPR 24 giugno 1998, n. 249 – lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
– riguardano la DAD e, in ogni caso, anche per lo studente trova applicazione l’art. 1256 c.c.
secondo cui l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione
diventa impossibile. La valutazione è inoltre inseparabile dalla didattica. Un docente che mette i
voti sul registro durante la sospensione delle lezioni si comporta come un giudice che emette la
sentenza quando le udienze sono sospese. Per queste ragioni la decisione di uno scrutinio finale
di non ammettere un alunno alla classe successiva, per effetto di voti attribuiti a distanza, è la
cosa più facile da impugnare davanti ad un giudice amministrativo.
SUGGERIMENTI PRATICI AI DOCENTI PER PRESERVARE IL BENESSERE MENTALE
1. Controllare l’e-mail una sola volta al giorno
2. Uscire (o comunque accedere il minimo possibile) dai gruppi whats app dei colleghi
3. Non far parte di nessun gruppo whats app con genitori/alunni, non fornire in nessun caso
il proprio numero di telefono ai genitori
4. Stabilire in propria autonomia gli eventuali compiti da assegnare e tempi di restituzione
senza assecondare alcuna pretesa né di dirigenti né di docenti né di genitori
5. Ricordarsi che non esiste soltanto la possibilità di distribuire ossessivamente materiali
attraverso le piattaforme elettroniche ma si possono invitare i bambini e i ragazzi a fare
anche altre cose come leggere un libro, fare dei giochi, vedere dei film interessanti, i
documentari messi a disposizione in questi giorni dalla RAI, sviluppare tante e varie
forme di creatività e non essere doverosamente incollati una giornata intera al PC.
Nel caso di pretese palesemente arbitrarie chiediamo ai colleghi di contattarci
all’indirizzo scuola@sindacatosgb.it
LE NOSTRE CONCLUSIONI
Come già affermato in permessa, non è assolutamente nostra intenzione avviare alcuna
campagna contro la DAD poiché riteniamo anche noi che sia molto importante, in questa fase, la
vicinanza tra docenti e studenti in un momento di isolamento così forte per i nostri bambini e
per i nostri ragazzi. Con questo approfondimento vogliamo dare un contribuito di difesa alla
scuola pubblica, al diritto d’Istruzione, costituzionalmente garantito, e ai diritti dei lavoratori
della scuola. Confermiamo però tutto il nostro impegno, in questa tremenda fase pandemica, a
lottare contro tutti gli sciacalli di turno, contro tutti coloro, dai diversi politicanti a molti dirigenti
scolastici, che vorrebbero approfittare di una tragedia senza precedenti per cancellare, con un
colpo di spugna, leggi e contratti dei lavoratori (inclusi quelli dei docenti), derubricando i diritti a
meri cavilli da azzeccagarbugli. Da docenti della scuola pubblica non possiamo far passare il
messaggio secondo cui bastano due semplici righe scritte nel DPCM dell’8 marzo (art. 2
comma 1 lettera m) secondo cui i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza
per eliminare un intero sistema di tutele stabilito dell’ordinamento giuridico. Ringraziamo
anche noi, come sindacato generale dei lavoratori, tutti gli insegnanti che, con grande passione,
stanno sostenendo studenti e famiglie da lontano ma non consentiremo mai che si possa
prendere così in giro un’intera categoria diffondendo delle vere e proprie fake news su diritti e
doveri. Per queste ragioni siamo già intervenuti in moltissime situazioni scolastiche per fare
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chiarezza in merito alla DAD ed auspichiamo che con questo contributo i docenti riescano meglio
a difendersi. Rinviamo ad altro momento, ad emergenza finita, la discussione su altri e
fondamentali aspetti della DAD come grande occasione anche per distruggere ulteriormente quel
poco che rimane di scuola pubblica. Secondo la Goldman Sachs l’e-learning consentirebbe di
ridurre i costi fissi dell’educazione (manutenzione di edifici e stipendi ai dipendenti) di una
percentuale superiore al 20% (Il Sole 24 ore – La scuola da casa – 14/03/2020) e le varie
piattaforme (a partire da google) si stanno già fregando le mani davanti ad un nuovo ed enorme
mercato di sbocco non tanto diversamente da come qualcuno rideva, nel cuore della notte,
appena dopo il terremoto a L’Aquila. “La diffusione del Coronavirus ha innescato uno dei più
rapidi sell off della storia a Wall Street. I titoli dell’e learning sono tra quelli che hanno reagito
meglio all’ondata di vendite” (Il Sole 24 ore – La scuola da casa – 14/03/2020). Ma questa è
un’altra storia, seppur non troppo lontana. Adesso è il momento della solidarietà!
Bologna, 28/03/2020