Articolo 20, comma 2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
L’art. 74, comma 4 del D.L.vo n. 150/2009 rinvia ad atti successivi la valutazione della performance per il personale docente ed esclude la costituzione dell’OIV per le istituzioni scolastiche. a) per quanto sopra i compensi a carico del fondo M.O.F. non costituiscono “premi collegati alla performance” ma somme per attività aggiuntive effettivamente rese; b) il »